Accordo
Art. 8
8 / 21In vigore dal 1 ott 2025
Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.
Storico versioni
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