Accordo
Art. 7
7 / 21In vigore dal 1 ott 2025
Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.
Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-7