Accordo
Art. 5
5 / 21In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.
Storico versioni
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