Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 1 ott 2025
Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore. Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte. La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti. Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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