Art. 20
Accordo

Art. 20

20 / 21
In vigore dal 1 ott 2025
Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-20