Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale. Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
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