Accordo
Art. 14
14 / 21In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
Storico versioni
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