Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLI Art. 2 Articolo 2 Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituz Art. 3 Articolo 3 Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni arch Art. 4 Articolo 4 Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la Art. 5 Articolo 5 Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il p Art. 6 Articolo 6 Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, f Art. 7 Articolo 7 Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle ris Art. 8 Articolo 8 Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione sup Art. 9 Articolo 9 Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo edi Art. 10 Articolo 10 Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, n Art. 11 Articolo 11 Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con part Art. 12 Articolo 12 Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecit Art. 13 Articolo 13 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori d Art. 14 Articolo 14 Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e de Art. 15 Articolo 15 Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica Art. 16 Articolo 16 Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologi Art. 17 Articolo 17 Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osse Art. 18 Articolo 18 Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale der Art. 19 Articolo 19 Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologi Art. 20 Articolo 20 Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applic Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data dell Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360