Art. 7 · Assemblea Generale
Traduzione di cortesia

Art. 7

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Assemblea Generale

In vigore dal 30 lug 2025
Assemblea Generale 1. L'Assemblea generale è il principale organo decisionale dell'Organizzazione e ha tutti i poteri dell'Organizzazione, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione. 2. L'Assemblea Generale è composta esclusivamente dagli Stati membri. Anche i membri associati e affiliati possono partecipare alle sue sessioni. 3. Ogni Stato membro nomina uno dei suoi delegati come delegato principale all'Assemblea generale. 4. Le sessioni regolari dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni. 5. Le sessioni straordinarie dell'Assemblea generale sono convocate quando un terzo degli Stati membri informa il Segretario generale dell'auspicio dell'organizzazione di una sessione, o in qualsiasi momento se il Consiglio lo ritiene necessario, con un preavviso di novanta giorni. 6. Il quorum per le sessioni dell'Assemblea generale è rappresentato dalla maggioranza degli Stati membri. 7. L'Assemblea Generale: a) elegge il Presidente e il Vicepresidente tra gli Stati membri in conformità con il Regolamento generale; b) decide la politica generale e la visione strategica dell'Organizzazione; c) esamina e approva il Regolamento Generale e il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione; d) elegge, conformemente all', il Consiglio tra gli Stati membri che non esercitano la Presidenza o la Vicepresidenza; e) elegge il Segretario Generale tra i cittadini degli Stati membri in conformità con il Regolamento Generale; f) istituisce e scioglie i comitati e gli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro termini di riferimento; g) esamina e approva le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione, compreso lo schema di bilancio per i tre anni successivi, i tassi di contribuzione per gli Stati membri e i contributi dei membri associati e affiliati; h) studia i rapporti e le proposte trasmessi da qualsiasi Stato membro, dal Consiglio o dal Segretario Generale; i) approva le norme; j) decide sull'accessione allo status di membro associato; k) decide sulla concessione dell'affiliazione su richiesta di uno o più Stati membri; l) fa raccomandazioni agli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati su questioni che rientrano negli scopi e negli obiettivi dell'Organizzazione; m) approva gli accordi con gli stati e le organizzazioni internazionali; e n) prende decisioni su qualsiasi altra questione pertinente allo scopo e agli obiettivi dell'Organizzazione.
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