Traduzione di cortesia
Art. 21
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In vigore dal 30 lug 2025
Recesso
1. Ogni Stato membro può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno dodici mesi indirizzato al depositario, che ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e il Segretario generale.
2. La notifica di recesso può essere depositata in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
3. Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la notifica di recesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-07-18;107#art-tdc-21