Art. 23 · Pagamento delle prestazioni
AccordoTitolo III

Art. 23

23 / 29

Pagamento delle prestazioni

In vigore dal 2 lug 2025
Pagamento delle prestazioni Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari è effettuato nella valuta nazionale della Parte che effettua il pagamento in conformità alla legislazione che essa applica. Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte è effettuato in euro. Ai fini del paragrafo 2 del presente Articolo, i tassi di cambio di riferimento sono: - per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia il giorno del pagamento; - per la Repubblica di Moldova, quelli pubblicati dalla Banca Nazionale Moldova il giorno del pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-23