Accordo›Titolo III
Art. 16
16 / 29Scambio di informazioni
In vigore dal 2 lug 2025
Scambio di informazioni
Le Autorità competenti delle Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
b. tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo;
c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
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