Art. 16 · Scambio di informazioni
AccordoTitolo III

Art. 16

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Scambio di informazioni

In vigore dal 2 lug 2025
Scambio di informazioni Le Autorità competenti delle Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su: a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo; b. tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo; c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
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