Accordo›Titolo III
Art. 13
13 / 29Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti
In vigore dal 2 lug 2025
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all' del presente Accordo, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambe le Parti, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-13