Art. 11 · Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, totalizzazione internazionale e pro-rata
AccordoTitolo III

Art. 11

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Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, totalizzazione internazionale e pro-rata

In vigore dal 2 lug 2025
Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, totalizzazione internazionale e pro-rata Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di una Parte per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detta Parte applica le disposizioni di cui all' del presente Accordo. Se la legislazione di una Parte subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altra Parte o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all' del presente Accordo, l'Istituzione competente di ciascuna Parte procede come segue: a. determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione del proprio Stato; b. stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti; c. se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una delle Parti per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione. Se la legislazione di una Parte prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi dei lavoratori interessati, l'Istituzione competente di tale Parte prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.
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