Capo III
Art. 25
25 / 29Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
In vigore dal 10 lug 2025
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli del regolamento (UE) 2023/2411;
b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/2411;
c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;
d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
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