Art. 9 · Disposizioni in materia di personale delle Forze armate
Capo I

Art. 9

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Disposizioni in materia di personale delle Forze armate

In vigore dal 19 apr 2025
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: «3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026»; b) all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: «o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa»; c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione è attribuita al 1° luglio»; d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207».
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