Art. 18 · Ente circoli della Marina militare
Capo II

Art. 18

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Ente circoli della Marina militare

In vigore dal 19 apr 2025
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»; b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Piantedosi, Ministro dell'interno Crosetto, Ministro della difesa Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio __________ Avvertenza: La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell', comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23 aprile 2025, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell', comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
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