Capo II
Art. 18
18 / 18Ente circoli della Marina militare
In vigore dal 19 apr 2025
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;
b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
__________
Avvertenza:
La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell', comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23 aprile 2025, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell', comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-04-04;42#art-18