Art. 16 · Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere
Capo II

Art. 16

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Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere

In vigore dal 19 apr 2025
1. È istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata». 2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata. 3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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