Art. 17 · LEGGE 18 marzo 2025, n. 40

Art. 17

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40

In vigore dal 2 apr 2025
Opere e lavori pubblici già programmati 1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all', mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell', comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate. 2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all', comma 6, lettera f).
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