Art. 9 · Consenso e relativa verifica
Trattato

Art. 9

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Consenso e relativa verifica

In vigore dal 27 mar 2025
CONSENSO E RELATIVA VERIFICA 1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento ai sensi dell' lettera d) del presente Trattato lo faccia volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare detto consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. La persona condannata non può ritirare il suo consenso. 2. Prima del trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna concede allo Stato di esecuzione l'opportunità di verificare, per il tramite di un Console, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo.
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