Art. 4 · Condizioni per il trasferimento
Trattato

Art. 4

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Condizioni per il trasferimento

In vigore dal 27 mar 2025
CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione; b) la sentenza di condanna è definitiva; c) al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire è di almeno un anno oppure la condanna è indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata. della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno; d) il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacità per motivi di età, condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall'; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.
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