Trattato
Art. 4
4 / 25Condizioni per il trasferimento
In vigore dal 27 mar 2025
CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
b) la sentenza di condanna è definitiva;
c) al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire è di almeno un anno oppure la condanna è indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata. della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;
d) il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacità per motivi di età, condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall';
e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-4