Art. 3 · autorità centrali
Trattato

Art. 3

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autorità centrali

In vigore dal 27 mar 2025
AUTORITÀ CENTRALI 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano tra loro tramite i canali diplomatici. 2. L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia; per gli Emirati Arabi Uniti è il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra per iscritto qualsiasi cambiamento della sua Autorità centrale tramite i canali diplomatici.
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