Art. 21 · Riservatezza e tutela dei dati personali
Trattato

Art. 21

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Riservatezza e tutela dei dati personali

In vigore dal 27 mar 2025
RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, nonché ogni altra informazione relativa al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita. 2. Ciascuno Stato si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza o la segretezza della documentazione e/o delle informazioni ricevute o fornite all'altro Stato, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso dello Stato interessato. 3. Lo Stato inviante può imporre allo Stato ricevente condizioni sull'utilizzo dei dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. Lo Stato ricevente è vincolato a tali condizioni.
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