Trattato
Art. 20
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In vigore dal 27 mar 2025
SPESE
1. Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.
2. Se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento può avere luogo.
Storico versioni
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