Art. 2 · Principi generali
Trattato

Art. 2

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Principi generali

In vigore dal 27 mar 2025
PRINCIPI GENERALI 1. Le Parti, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio dello Stato di condanna può essere trasferita nel territorio dello Stato di esecuzione allo scopo di scontare la condanna inflitta nei suoi confronti con una sentenza definitiva.
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