Trattato
Art. 14
14 / 25Amnistia e grazia
In vigore dal 27 mar 2025
AMNISTIA E GRAZIA
1. La persona condannata è soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.
2. La persona condannata è soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.
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