Art. 14 · Amnistia e grazia
Trattato

Art. 14

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Amnistia e grazia

In vigore dal 27 mar 2025
AMNISTIA E GRAZIA 1. La persona condannata è soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. 2. La persona condannata è soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.
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