Accordo›Titolo IV
Art. 27
27 / 31Pagamento delle prestazioni
In vigore dal 22 mar 2025
Pagamento delle prestazioni
Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altra Parte Contraente dovrà essere effettuato nella valuta della Parti contraente che effettua il pagamento e in conformità alla legislazione che essa applica.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo, i tassi di cambio di riferimento sono:
per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia;
per l'Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-27