Art. 22 · Assistenza diplomatica e consolare
AccordoTitolo IV

Art. 22

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Assistenza diplomatica e consolare

In vigore dal 22 mar 2025
Assistenza diplomatica e consolare Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base della recezione di detto Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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