Art. 18 · Diritto alle prestazioni
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Art. 18

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Diritto alle prestazioni

In vigore dal 22 mar 2025
Diritto alle prestazioni Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall'istituzione dello Stato competente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'.
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