Art. 12 · Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo)
AccordoTitolo III

Art. 12

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Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo)

In vigore dal 22 mar 2025
Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo) Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all', l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-12