Accordo›Titolo II
Art. 10
11 / 31Assicurazione volontaria
In vigore dal 22 mar 2025
Assicurazione volontaria
Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli stati.
L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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