Parte I
Art. 1 (commi 901-908)
10 / 30Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
In vigore dal 1 gen 2027
901. Agli oneri derivanti dai commi da 898 a 900, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
902. Al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell', terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
903. Le risorse del Fondo di cui al comma 902 sono destinate al finanziamento di:
a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 902;
b) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.
904. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, prevedendo il finanziamento, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 902, di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile, ferma restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire con lo stesso decreto.
905. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 903, nell'esercizio delle proprie competenze, le regioni possono adottare misure integrative e complementari.
906. Agli oneri derivanti dai commi da 902 a 905, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato del comma 884 del presente articolo.
907. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
908. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'articolo
- Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, ha disposto (con l'art. 3, comma 2-quater) che "Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unita' immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorche' adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale".
- Il D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026.".
- La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 208, lettera e)) che "[...] le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"; - (con l'art. 1, comma 635) che "Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026"; - (con l'art. 1, comma 673) che "Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026"; - (con l'art. 1, comma 757) che "[...] Il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029"; - (con l'art. 1, comma 795) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027"; - (con l'art. 1, comma 800) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026".
- La L. 19 gennaio 2026, n. 11, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2027.
- Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che " Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonche' in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036".
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