Art. 1 (commi 601-700) · Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
Parte I

Art. 1 (commi 601-700)

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Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

In vigore dal 1 gen 2027
601. Nell'ambito delle iniziative di celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 602. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 601, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. 603. Agli oneri derivanti dai commi da 599 a 602, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 604. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. 605. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. 606. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico nonché garantire la stabilità del settore medesimo anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dall'anno 2025 una quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari a 8 milioni di euro, è ripartita come segue: a) quanto a 750.000 euro, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) quanto a 7.250.000 euro, in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024. 607. Fermo restando quanto previsto dal comma 606, nelle more della revisione della normativa di settore, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, è destinata, nell'anno 2026, a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2023-2025. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024. 608. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 609. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 608, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 608, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale. 610. Agli oneri derivanti dal comma 608, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 611. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1: 1) alla lettera c), la parola: «25.000» è sostituita dalla seguente: «30.000»; 2) alla lettera d), la parola: «sessanta» è sostituta dalla seguente: «cinquantuno»; b) all': 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; 2) al comma 3, le parole: «30 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile»; c) l' è abrogato. 612. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro. 613. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 612, nel rispetto del relativo limite di spesa. 614. Agli oneri derivanti dai commi 612 e 613, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 615. Al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 616. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027. 617. Per le finalità di cui al comma 616 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale. 618. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato nazionale e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 617 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato nazionale si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 619. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 620. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta. 621. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale con le attività della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 622. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 619 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030. 623. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni. 624. Agli oneri derivanti dai commi da 616 a 623, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 625. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle previste dall', comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2027. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 626. Per l'attuazione del comma 625 è autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 193.502.811 e di euro 4.890.088, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 627. Al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di cui al comma 625 è incrementato di ulteriori 800 unità di personale delle Forze armate per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 628. Per l'attuazione del comma 627 è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui euro 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 629. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui ai commi da 625 a 628 del presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all', comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 630. Al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 631. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. 632. Il fondo di cui all', comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025. 633. A quota parte degli oneri di cui al comma 632, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 634. Al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e di realizzare attività di promozione della città e del suo territorio, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025. 635. Al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri-CUP D51B21004330001, può avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall', comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli , comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni. 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. 639. All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00». 640. I proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e destinati: a) per il 50 per cento, agli uffici consolari secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani; a-bis) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non può eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare; b) per il 25 per cento al funzionamento degli uffici all'estero, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale. 641. Il comma 429 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Resta ferma l'applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024. 642. Ai fini dell'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025. 643. Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 600.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 644. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all' della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all' della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all' della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40. 646. La ripartizione di cui al comma 645 è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. 647. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, le garanzie di cui all', comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo previsto dall' del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali ai sensi dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 648. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 647, l'ISMEA può concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023. 649. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. 650. È autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012. 651. Per la regione Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025. 652. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 653. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025. 654. Le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dei commi 651 e 653 sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione. 655. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025. 656. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell', comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c),del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. 657. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. 658. All', comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». 659. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno». 660. All', comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 661. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 662. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 660 e 661, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. 663. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) al comma 16: 1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025». 664. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 665. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 666. Per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025. 667. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024 e 2025». 668. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 669. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 670. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche per l'anno 2025, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 92 milioni di euro per l'anno 2025. 671. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025». 672. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, all'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «di 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,4 milioni di euro»; b) al comma 2, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025»; c) al comma 3, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «13,4 milioni di euro». 673. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025». 674. Al fine di consentire interventi di restauro e di consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate agli interventi sulle chiese fuori cratere finanziati con la delibera del CIPE n. 77/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, per i quali i progetti esecutivi risultino già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge e in relazione a essi siano subentrate ulteriori criticità, accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, che determinino un incremento dei costi per il completamento degli interventi medesimi. 675. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 674. 676. Agli oneri derivanti dal comma 674, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all', comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all', comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all', commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata. 679. Dopo il comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è inserito il seguente: «560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche». 680. Agli oneri derivanti dal comma 679, pari a 196.400 euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 681. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 677 è abrogato; b) il comma 678 è sostituito dal seguente: «678. Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 682. Il termine di cui all', comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per le attività di cui all', comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all', comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all', comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell', comma 2, del medesimo decreto-legge. 683. È autorizzata la spesa di 5.050.000 euro per l'anno 2025, di cui: a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9; c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all', comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 684. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall', comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all' del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022. 685. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all' del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all', comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. 686. Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 687. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 684, la struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di cinque unità di personale non dirigenziale, nel limite complessivo di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto, a cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo non superiore a 48.000 euro per l'anno 2025. Per il coordinamento delle attività di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario il cui compenso è determinato in misura non superiore ai limiti di cui all', comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 409.368 euro per l'anno 2025. 688. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. 689. I termini di cui all', comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2025, di cui: a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019; b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato del decreto-legge n. 32 del 2019; c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo del decreto-legge n. 32 del 2019. 690. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2025, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 691. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all' dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018. 692. A decorrere dalla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui al comma 691 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l'istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell' del citato decreto-legge n. 32 del 2019. 693. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025. 694. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all', comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 695 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all', commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701. 695. Il contributo di cui al comma 694 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell', comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701. 696. Il contributo di cui al comma 694 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 697. La domanda di contributo di cui al comma 694 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 695 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegate, a pena di inammissibilità della stessa: a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio; b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all', commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo; c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 698. Per le finalità di cui ai commi da 694 a 699, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 694, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale. 699. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 694. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 701, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 695 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 700. I contributi di cui al comma 694 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
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