Art. 1 (commi 401-500) · Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
Parte I

Art. 1 (commi 401-500)

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Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

In vigore dal 1 gen 2027
401. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 282: 1) all'alinea, dopo le parole: «per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»; 2) alla lettera c), dopo le parole: «realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»; b) al comma 283, lettera a), dopo le parole: «monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale». 402. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano casa Italia è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. 402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali: a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati; b) la realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 403. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 402, è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse. 403-bis. Le iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia di cui al comma 402 sono individuate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio. 404. A seguito della decisione della Commissione europea C 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. 405. Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95: a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027; b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027; c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno 2027. 406. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 407. Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 408. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 406 è riconosciuto e modulato come segue: a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. 409. L'esonero di cui al comma 406 non si applica: a) ai rapporti di apprendistato; b) agli enti pubblici economici; c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorchè a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; g) ai consorzi di bonifica; h) ai consorzi industriali; i) agli enti morali; l) agli enti ecclesiastici. 410. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 406 a 412 del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall' della legge 12 marzo 1999, n. 68. 411. L'esonero di cui al comma 406 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. 412. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 413. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 414. L'esonero di cui al comma 413 si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 415. L'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 416. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto e modulato come segue: a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. 417. L'esonero di cui al comma 413 non si applica: a) ai rapporti di apprendistato; b) agli enti pubblici economici; c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorchè a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; g) ai consorzi di bonifica; h) ai consorzi industriali; i) agli enti morali; l) agli enti ecclesiastici. 418. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 413 a 421 del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall' della legge 12 marzo 1999, n. 68. 419. L'esonero di cui al comma 413 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. 420. L'efficacia della disposizione di cui al comma 413 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. 421. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 422. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 406 a 421 sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.371 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.007 milioni di euro per l'anno 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi comunicandone trimestralmente le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 423. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.748 milioni di euro per l'anno 2027 e di 310 milioni di euro per l'anno 2028. 424. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 167, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi da 406 a 422 e da 485 a 491 del presente articolo. 425. Agli oneri derivanti dal comma 405, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 426. Le disposizioni dei commi 405 e 425 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 427. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»; b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»; c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»; d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»; e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»; f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»; g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente. 9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»; h) al comma 18: 1) al primo periodo, le parole: «, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all' del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»; 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all' del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»; 4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall' del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto». 428. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. 429. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 430. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 431. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 430 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. 432. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2026. 433. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026. 434. All', comma 4, quinto periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi». 435. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43. 436. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all', comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a) che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva; b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro. 437. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che: a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: 1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 438. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa: a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. 439. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. 440. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico. 441. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. 442. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi da 436 a 444 del presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa. 443. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444. 444. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio. 445. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»; b) al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; c) il comma 1058-ter è abrogato; d) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»; e) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis» e le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»; f) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis». 446. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell' del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma. 448. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione. 449. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»; b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 6 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027». 450. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) alla lettera b), le parole: «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»; c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»; d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono soppresse. 451. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell', comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione. 452. I soggetti finanziatori di cui al comma 451 versano al Fondo di cui all', comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 454 del presente articolo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie. 453. L'applicazione delle disposizioni dei commi da 451 a 454 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge. 454. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono individuati ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453. 455. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 456. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: «e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: «nonché Porto canale di Rio Martino». 457. Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. 458. Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all' del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 3 giugno 2025, ai sensi dell', commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460 del presente articolo. 459. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 460. Per le finalità di cui al comma 458 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. 461. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell' del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo è integrata di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. 462. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell' della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 463. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 464. Le disposizioni di cui al comma 463 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 463 del presente articolo. 465. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 463 le imprese con sede legale in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: a) presentano un piano di investimenti nell'America centrale o meridionale secondo i termini e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464; b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 464 e, alternativamente: 1) sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale; 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464; c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato, in misura non inferiore al valore stabilito con la deliberazione di cui al comma 464, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale; 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale, in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464. 466. Le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del comma 463 nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l'America centrale o meridionale, presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. 467. Per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti l'America centrale o meridionale o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all', comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono concessi fino al limite del 20 per cento. 468. All' del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «per concedere finanziamenti agevolati alle imprese» sono inserite le seguenti: «che intendono effettuare investimenti in Africa oppure»; b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) presentano un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2». 469. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all', commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica la seguente disciplina: a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia; b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al limite del 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 470. Le risorse del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, comprese le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro nè a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile. 471. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027. 472. Agli oneri derivanti dai commi 466 e 469, lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 473. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2027. 474. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata: a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori; b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci; c) «Sezione venture capital e investimenti partecipativi», per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 475. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 474, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti. 476. Agli interventi di cui al comma 474 non si applica l' del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 477. La Sezione di cui al comma 474, lettera c), del presente articolo subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il Comitato di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal Comitato di cui all' del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 478. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione venture capitale investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze». 479. Per le finalità di cui al comma 474, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c) del predetto comma 474, attingendo alle disponibilità presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 480. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 474, la dotazione del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025. 481. Agli oneri derivanti dal comma 480, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 482. Al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 210 milioni di euro per l'anno 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi piani economico-finanziari derivino oneri minori rispetto all'ammontare dei contributi di cui al presente comma, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. 483. Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni, con conseguente adeguamento del relativo contributo. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. 484. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano «Italia a 1 giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, il soggetto attuatore è autorizzato a erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentare al momento del completamento dell'intervento di ciascun comune. 485. All' del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»; c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025». 486. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all' del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma. 487. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 486, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. 488. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 6 del citato del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 486, secondo periodo, del presente articolo. 489. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 488 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 486, secondo periodo; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto. 490. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, del citato del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 488 del presente articolo indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato del decreto-legge n. 124 del 2023. 491. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 485 a 490 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. 492. Il comitato di coordinamento di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali. 493. Il comitato di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione sia al territorio di Brindisi sia a quello di Civitavecchia, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma. 494. Nel caso di un accordo di programma elaborato ai sensi del comma 493, per lo sviluppo delle singole aree nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche è nominato, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, cui spetta un compenso annuo pari ad 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. 495. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 492 a 494, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 496. Al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 per le seguenti finalità: a) quanto a 37 milioni di euro, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 Spa; b) quanto a 16,5 milioni di euro, per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale; c) quanto a 34,5 milioni di euro, destinati alla regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente. 497. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di conto capitale connessi alle celebrazioni di cui al comma 496 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 498. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, dovuta anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, è attribuito, in via straordinaria e temporanea, a favore della città metropolitana di Roma Capitale un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e incrementino la flessibilità organizzativa necessaria. 499. Al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini. 500. Agli oneri derivanti dai commi 498 e 499, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
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