Art. 18
LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193
In vigore dal 18 dic 2024
Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili
1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».
Note all':
- Si riporta l'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente legge:
«Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - (Omissis)
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonchè quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma.
L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma.».
Storico versioni
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