Art. 26 · Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689
Titolo IVCapo I

Art. 26

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Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 14 dic 2024
1. All', sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».
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