Capo II
Art. 15
5 / 36Modifiche alla disciplina della ciclabilità
In vigore dal 14 dic 2024
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, la lettera E-bis è sostituita dalla seguente:
«E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi»;
b) all', comma 1:
1) il numero 7-bis) è abrogato;
2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile»;
3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:
«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli»;
4) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono inserite le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»;
5) dopo il numero 54) è inserito il seguente:
«54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine»;
6) dopo il numero 55) è inserito il seguente:
«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera»;
c) all':
1) al comma 1:
1.1) alla lettera i), dopo le parole: «riservare strade» sono inserite le seguenti: «o singole corsie»;
1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:
«i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili»;
1.3) la lettera i-ter) è abrogata;
1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile»;
2) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:
«11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche»;
e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1»;
f) all'articolo 143, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia»;
g) all'articolo 145:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»;
2) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua»;
h) all'articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo»;
i) all'articolo 150, il comma 2-bis è abrogato;
l) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a motore» sono soppresse;
m) all'articolo 154:
1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»;
n) all'articolo 182:
1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»;
2) il comma 9-ter è abrogato;
o) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli».
2. Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui all', comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché la relativa segnaletica, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Storico versioni
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