Allegato
Art. 65
65 / 67In vigore dal 5 dic 2024
Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avrà luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notificherà per iscritto al depositario, il quale informerà le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo, il ritiro acquisirà efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.
La Parte che si ritira assolverà tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sarà definito in un accordo tra le autorità competenti delle Parti e valutato dalle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-65