Allegato
Art. 64
64 / 67In vigore dal 5 dic 2024
Le Parti potranno decidere all'unanimità di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilità della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento.
L'Agenzia sarà tenuta informata sulla procedura di scioglimento e parteciperà attivamente alle negoziazioni.
Lo scioglimento della GIGO acquisirà efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti.
Fatto salvo l', la presente Convenzione rimarrà efficace finché le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-64