Allegato
Art. 55
55 / 67In vigore dal 5 dic 2024
La GIGO risarcirà le Parti di:
(a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà, in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato;
(b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprietà o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e
(c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilità internazionale di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-55