Art. 51
Allegato

Art. 51

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In vigore dal 5 dic 2024
Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrerà il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti. Il meccanismo rifletterà la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.
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