Allegato
Art. 42
42 / 67In vigore dal 5 dic 2024
Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi dalla presente Convenzione, tutti gli individui che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Paese ospitante e di non interferire nei suoi affari interni.
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