Allegato
Art. 39
39 / 67In vigore dal 5 dic 2024
I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
(a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO;
(b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, così come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
(c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o più spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-39