Allegato
Art. 33
33 / 67In vigore dal 5 dic 2024
Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni.
La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-33