Art. 33
Allegato

Art. 33

33 / 67
In vigore dal 5 dic 2024
Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni. La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-33