Art. 31
Allegato

Art. 31

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In vigore dal 5 dic 2024
Le autorità competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, nè da disordini nelle immediate vicinanze.
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