Allegato
Art. 29
29 / 67In vigore dal 5 dic 2024
Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, nè alcun individuo che eserciti autorità pubblica all'interno del Paese ospitante, accederà alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE.
Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sarà presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorità del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-29