Art. 23
Allegato

Art. 23

23 / 67
In vigore dal 5 dic 2024
Al fine di consentire agli auditor nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permetterà agli auditor nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attività cui le rispettive Parti stanno participando.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-23