Art. 1 · Autorizzazione alla ratifica

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 5 dic 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».
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