Allegato
Art. 16
16 / 20DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In vigore dal 5 dic 2024
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', dei relativi Familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni.
2. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
3. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del Protocollo e del presente Accordo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del 1UB, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà d'azione del TUB e la completa indipendenza delle persone in questione.
4. Il TUB collabora in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati.
5. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del suo personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.
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