Allegato
Art. 12
12 / 20PERSONALE DEL TUB
In vigore dal 5 dic 2024
PERSONALE DEL TUB
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia al Personale del TUB, ai relativi Familiari e alle persone al servizio domestico del predetto personale una carta d'identità che specifica lo status del titolare.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dell' dello Statuto del TUB e degli del Protocollo, il Personale del TUB:
a) se è soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB;
b) è esente, assieme ai propri Familiari e alle persone al loro servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
c) è immune dal sequestro dei bagagli ufficiali;
d) riceve. assieme ai propri Familiari, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani;
e) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
f) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà immatricolato con serie speciali;
g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera f), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte;
h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso.
3. Per un periodo di due anni ad iniziare dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, qualunque sia l'ultima, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di mobilio e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
4. Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia.
5. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici non avente la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti.
6. Oltre ai privilegi e alle immunità previste ai paragrafi 2 e 3, ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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